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Nullaosta al lavoro stagionale - DECRETO FLUSSI - Modulo C-STAG

È indispensabile per ottenere il visto per lavoro subordinato e il successivo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Nota bene:

Il nullaosta al lavoro stagionale autorizza l’attività lavorativa fino a un massimo di 9 mesi.
Il nullaosta di durata inferiore è comunque prorogabile in modo automatico fino a un massimo di 9 mesi complessivi: è sufficiente che il lavoratore stagionale richieda, tramite il kit postale, il rinnovo del permesso di soggiorno per i mesi mancanti. In questo caso il datore di lavoro può essere anche diverso ma la tipologia di lavoro deve essere sempre stagionale. (vedi elenco attività stagionali nell'annesso A del D.P.R. 1525/1963)

* Scheda aggiornata al DPCM del 29 dicembre 2022 (Decreto flussi 2022).*

Tempi del procedimento
Attivazione

La domanda può essere inviata online

  •     dalle ore 9 del 27 marzo 2023

La domanda può essere inviata fino al 31 dicembre 2023.

Durata

20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Vice Prefetto Aggiunto Dott. Leandro Peraino
E-mail:
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero :

  1. Conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e comunque compimento del 16° anno di età;
  2. consenso all’espatrio del minore da parte dell’esercente la patria potestà;
  3. per il decreto flussi 2022, possedere la nazionalità di uno dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Banngladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblia di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina o essere lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale .

del datore di lavoro :

  1. Cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che esercita un'attività stagionale (vedi Annesso A del DPR n.1525/1963);
  2. reddito sufficiente.

La richiesta nominativa può essere cumulativa o pluriennale:

  • La richiesta pluriennale (fino a tre annualità) può essere presentata per un lavoratore straniero che è venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per svolgere lavoro stagionale, in caso di impieghi ripetitivi.
  • La richiesta cumulativa può essere presentata, contestualmente da più datori di lavoro che intendono impiegare lo stesso lavoratore, nell’ambito del periodo massimo di lavoro previsto dalla stagione
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • se lo straniero è minore di 16 anni, documentazione che attesti l'assolvimento dell'obbligo di frequenza scolastica, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza del minore straniero, vistata, in seguito a verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane;
  • se lo straniero è minore di anni 18, documentazione che attesti l'assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potestà, tradotta e legalizzata dall'autorità diplomatica e consolare competente;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale; 
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità;
  • certificato attestante l'idoneità alloggiativa della sistemazione del lavoratore (se non è stata ancora rilasciata è sufficiente la ricevuta della richiesta);
  • se l’alloggio del lavoratore viene fornito dal datore di lavoro, quest’ultimo deve mostrare, al momento della firma del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, le condizioni a cui l’alloggio è fornito e l’idoneità alloggiativa. L’eventuale affitto non può essere superiore ad un terzo della retribuzione del lavoratore e non può essere decurtato dalla sua retribuzione;
  • comunicazione di cessione di fabbricato presentata alle autorità di pubblica sicurezza;
  • autocertificazione della verifica al Centro per l'impiego dell'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale (modulo per la richiesta al Centro per l'Impiego) (Attenzione: non è necessaria per la richiesta di nullaosta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero).

Attenzione: da quest'anno i documenti devono essere caricati online quando si invia la domanda.

Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacaei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero dell'Interno: Modulo C-STAG
 

Presentare la domanda

I datori di lavoro possono:

- presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata (Attenzione: queste domande hanno quote riservate e sono valutate con priorità. Inoltre le associazioni di categoria si occupano di inviare  tutta la documentazione richiesta dallo Sportello Unico Immigrazione e assistono il datore di lavoro fino alla fine della procedura)

oppure

- inviarla direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con la seguente procedura che richiede l'utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione internet:

Il datore di lavoro deve compilare e inviare la domanda dal sito web https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. Per accedere al sito web è necessario SPID.
Dal https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm è possibile anche  visualizzare lo stato della propria pratica.

( N.B. E' possibile utilizzare la procedura del "silenzio-assenso" , nel caso di richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore di lavoratori assunti l'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato  in via telematica al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni rilasceranno il visto di ingresso.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza.

Attenzione: La Prefettura farà un controllo: se il datore non ha tutti i requisiti necessari ad assumere il lavoratore, il nullaosta sarà revocato e la Questura non darà poi il permesso di soggiorno al lavoratore.

Nota1: 

Se lo Sportello Unico per l'Immigrazione, passati 20 giorni dalla data di ricezione della domanda, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente  le seguenti condizioni:

  • la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; 
  • il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno"

In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".

In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 29 dicembre 2022 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022”
  2. Circolare n. 648 del 30 gennaio 2023 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2022 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022.
  3. Circolare del Ministero dell'Interno  n. 4725  24 novembre 2016 "Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203  , recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali". 
  4. Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali".
  5. Art. 1 comma 622 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
  6. Artt. 32, 38 e 38-bis del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  7. Artt. 5-bis e 24 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  8. Art. 1 della Legge n. 230 del 18 aprile 1962 "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
  9. Annesso A del D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 "Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato."
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