Regione Toscana
Percorso per eventi della vita
» Contenuti » Schede informative sui procedimenti » Nullaosta per ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore [Non comunitario o apolide]


Nullaosta per ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore [Non comunitario o apolide]

È necessario al genitore naturale all’estero per ottenere il visto per ricongiungimento familiare al figlio minore in Italia, e il successivo permesso di soggiorno per motivi familiari.

*Scheda informativa aggiornata al Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 1 e e Circolare del Ministero dell'Interno n.2805 del 31 luglio 2017*.*

Tempi del procedimento
Attivazione

Il nullaosta può essere richiesto in qualsiasi momento dal genitore già soggiornante in Italia con il figlio, a beneficio del genitore all’estero che intende ricongiungersi con il figlio minore.

Durata

90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Vice Prefetto Aggiunto Dott. Leandro Peraino
E-mail:
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti

del richiedente (genitore residente in Italia):

  • Essere in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a 1 anno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (prima della conversione in permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), studio, motivi religiosi, motivi familiari oppure possedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica indipendentemente dalla durata;
  • avere un reddito annuo lordo, già percepito o presunto, derivante da fonti lecite, non inferiore a una volta e mezzo l’assegno sociale;
  • avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.

del beneficiario (genitore all’estero che intende ricongiungersi con il figlio minore)

  • Avere disponibilità di reddito e alloggio, garantiti dall’altro genitore regolarmente soggiornante.
Documentazione richiesta

I documenti devono essere scannerizzati e allegati alla domanda online. (Ogni documento allegato deve avere una dimensione massima di 3MB. I formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIFF)

Documenti anagrafici

1) pagine del passaporto del richiedente e dei familiari all’estero dove siano visibili il numero e i dati anagrafici (unico file);

2) carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, oppure, permesso scaduto, con allegata ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo;

3) codice fiscale del richiedente;

4) certificato di stato famiglia del richiedente rilasciato dal comune di residenza (anche in autocertificazione);

5) certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio dove dimoreranno i familiari ricongiunti, rilasciato dal comune di residenza con la dicitura “uso immigrazione” (anche in autocertificazione).

 

Documentazione relativa all'alloggio 

(Non necessaria per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo, per gli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria e per chi ha un permesso per ricerca scientifica). 

Se in affitto:

1) contratto di affitto che deve essere di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;

2) certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;

3) dichiarazione redatta dal titolare/i dell’appartamento su Modello “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;

4) documento d’identità del titolare/i dell’alloggio firmato dal medesimo/i;

N.B.: in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su Modello “S1”, oltre a fotocopia del documento d’identità del dichiarante/i, firmata dal medesimo/i. In questo caso non va inviato il modello “S2”.

Se in comodato:

1) dichiarazione di cessione fabbricato per ospitalità redatta dal titolare/i dell’appartamento o contratto di comodato d’uso che deve essere di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;

2) certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;

3) dichiarazione redatta dal titolare/i dell’appartamento su Modello “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;

4) documento d’identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i;

N.B.: in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su Modello “S1”, oltre a fotocopia del documento d’identità del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i. In questo caso non va inviato il modello “S2”.

Se di proprietà:

1) contratto di compravendita;

2) certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare oppure copia della ricevuta di richiesta del certificato indicante il codice RIA;

 

Documentazione relativa al lavoro/reddito

(Non necessaria per gli stranieri a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso di soggiorno per asilo e per gli stranieri ammessi alla protezione sussidiaria). 

Documentazione per il reddito

Lavoratori dipendenti:

1) in caso di attività intrapresa da oltre un anno: ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;

2) contratto di lavoro/lettera di assunzione (Unilav);

3) ultime tre buste paga (facoltativo se sono state allegate tutte le buste paga);

4) autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Modello “S3” con data non anteriore di mesi 1, da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;

5) documento d’identità del datore di lavoro, debitamente firmato dal medesimo.

 

Lavoratori domestici:

1) ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO, ove prevista; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;

2) comunicazione di assunzione all’INPS;

3) ove previsti, ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS con attestazione dell’avvenuto pagamento;

4) autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Modello “S3”, con data non anteriore di mesi 1 da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;

5) documento d’identità del datore di lavoro, firmato dal medesimo.

 

Titolari di ditte individuali:

1) visura camerale non anteriore a trenta giorni;

2) certificato di attribuzione P. IVA;

3) licenza comunale, ove prevista;

4) se l’attività è stata avviata da più di 1 anno:

a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica b. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

5) se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno:

a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

 

Reddito derivante da partecipazione in società

1) visura camerale della società, non anteriore a trenta giorni;

2) certificato di attribuzione P. IVA;

3) se l’attività è stata avviata da più di 1 anno:

a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con

allegata ricevuta di presentazione telematica

b. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di

presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

4) se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno:

a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

5) atto costitutivo della società;

 

Reddito derivante da contratto di lavoro per collaborazione coordinata e continuativa:

1) contratto di lavoro;

2) copia del documento di identità dell’altra parte contraente;

3) se a contratto da più di un anno modello UNICO (dichiarazione dei redditi), se da meno di un anno, devono essere presentate le fatture relative ai compensi ricevuti o la dichiarazione IVA;

 

Soci lavoratori:

1) certificato di attribuzione partita IVA della cooperativa;

2) dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro;

3) ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO, ove previsto;

4) ultime tre buste paga oppure, se lavoratore autonomo, fatture relative ai compensi ricevuti;

5) contratto di lavoro/lettera di assunzione (Unilav);

6) copia del libro soci dal quale risulti l’iscrizione del lavoratore;

 

Liberi professionisti:

1) iscrizione all’albo del libero professionista

2) se l’attività è stata avviata da più di 1 anno:

a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica b. bilancino, relativo al periodo dal 1°gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

3) se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno:

a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto;

b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

 

Documentazione per i familiari ultrasessantacinquenni

1) dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria, o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore dei genitori ultrasessantacinquenni.

Documentazione attestante il rapporto di parentela

La certificazione attestante la paternità del figlio, tradotta e legalizzata, deve essere presentata dal genitore beneficiario (per il quale è stato ottenuto il nullaosta) al momento della richiesta del visto d'ingresso all'autorità diplomatico consolare italiana competente nel Paese di provenienza.

Nel caso in cui il rapporto di parentela non sia documentabile in modo certo, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell' esame del DNA, effettuato a spese dell'interessato.

Come fare per...
Reperire i moduli

Dal sito del Ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it selezionare:

“Sportello unico immigrazione” >  “Richiesta moduli” >  Richiesta di Nulla Osta per ricongiungimento familiare - Modulo GN

Atri moduli da scannerizzare e allegare alla domanda online nei casi richiesti

  • Modello S1 [file .pdf] - Dichiarazione del titolare dell'appartamento di consenso ad ospitare i figli minori del richiedente;
  • Modello S2 [file .pdf] - Dichiarazione del titolare dell'appartamento di consenso ad ospitare i familiari del richiedente;
  • Modulo S3 [file .pdf] - Dichiarazione del datore di lavoro sull'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile.
Presentare la domanda

1. Registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno

2. Selezionare dal sito il modulo SM e compilarlo, allegando i documenti richiesti

6. Inviare online il modulo compilato

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura, dopo aver ricevuto la domanda, convoca il richiedente  (genitore regolarmente soggiornante in Italia) per la consegna degli originali dei documenti. Se i documenti corrispondono a quelli inviati online lo Sportello Unico comunica il rilascio del nullaosta al ricongiungimento.

Ottenuto il nullaosta il genitore all'estero per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento deve richiedere il visto d'ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza, presentando la documentazione che dimostra il rapporto di parentela.
Il nullaosta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Circolare del Ministero dell'Interno n. 2805 del 31 luglio 2017 " Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 , recante "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale". Modifiche all' art. 29 del D.lgs 286/98 . Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare."
  2. Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in  materia di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
    dell'immigrazione illegale".
  3. Circolare del Ministero dell’Interno n. 4848 del 27 luglio 2010 "Legge 15 luglio 2009 n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale.".
  4. Circolare del Ministero dell'Interno n. 4820 del 27 agosto 2009 "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
  5. Artt. 5, 30, 34 comma 1 lett. b) e 29 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  6. Artt. 9, 11, 12, 13 e 14 comma 1 lett. c) e d), del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
Per saperne di più