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Documento di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri [Non comunitario o apolide]

È un documento considerato equipollente al passaporto ed è rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini.

*Scheda aggiornata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 settembre 2015*

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere rifugiati in Italia;
  2. essere apolidi, in attesa che venga resa esecutiva, mediante ratifica, la Convenzione di New York del 18 settembre 1954, ed in sostituzione dell'attuale certificato di identità per apolidi;
  3. non poter ottenere il passaporto.
Documentazione richiesta
  • marca da bollo da € 73,50 uso passaporto;
  • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e documento di identità;
  • ricevuta di versamento su bollettino di conto corrente n.67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro di € 42,22;
  • 2 fotografie formato tessera (uguali fra loro).
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo per la richiesta del titolo di viaggio può essere ritirato presso la Questura.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta, al richiedente viene consegnata una ricevuta in attesa del rilascio del documento di viaggio.

Riferimenti normativi
  1. Circolare n. 8117 del 23 settembre 2015 "Adeguamento dei documenti di viaggio destinati ai rifugiati, agli apolidi e agli stranieri al formato elettronico".
  2. Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 settembre 2015 "Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri". 
  3. Decreto Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale n. 6357 del 6 agosto 2015 "Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici".
  4. Decreto Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale n. 6358 del 6 agosto 2015 "Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri".
  5. Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 7 maggio 2015 "Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri".  
  6. Art. 24 del D. lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
  7. Art. 21 della legge n. 1185 del 21 novembre 196 "Norme sui passaporti";
  8. Circolare del Ministero degli affari esteri n. 48 del 31 ottobre 1961 "Titolo di viaggio per stranieri";
  9. Art. 28 della Conenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
  10. Convenzione di New York del 18 settembre 1954.
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