Il nullaosta con validità pluriennale (fino a tre annualità) può essere richiesto per i lavoratori non comunitari che siano entrati in Italia per svolgere lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti. E' indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
*Scheda aggiornata al DPCM del 12 marzo 2019 (Decreto flussi 2019).*
Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.
La domanda può essere inviata (esclusivamente con procedura online) fino al 31 dicembre 2019.
20 giorni dalla presentazione della richiesta.
È necessario comunicare tempestivamente la cessazione dell’interesse all’assunzione per consentire la chiusura dei procedimenti e la conseguente disponibilità della relativa quota.
del lavoratore straniero:
del datore di lavoro:
Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo da compilare tramite il sito web del servizio di inoltro delle domande, : Modulo C
Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nullaosta pluriennale, precisando inoltre la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nell’ultimo dei due anni precedenti.
I datori di lavoro possono:
- presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata o
- inviarla direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con la seguente procedura che richiede l'utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione internet:
(N.B. E' possibile utilizzare la procedura del "silenzio-assenso", nel caso di richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore di lavoratori assunti l'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro).
Il datore di lavoro deve registrarsi sul registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande, , compilare e inviare il modulo online.
Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/Index2 è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Nel caso in cui il datore di lavoro affitti l'alloggio deve dichiarare che l'affitto richiesto non sia superiore a un terzo della retribuzione del lavoratore e che non sia decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Nota:
Se lo Sportello Unico per l'Immigrazione, passati 20 giorni dalla data di ricezione della domanda, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".
In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.