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Conversione del permesso di soggiorno per studio, formazione o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato per studenti stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età o conseguito in Italia la laurea o titoli di studio post-laurea.

È necessaria per soggiornare in Italia per lavoro subordinato a studenti stranieri in possesso di un permesso per studio o formazione che abbiano raggiunto la maggiore età o conseguito in Italia la laurea o titoli di studio post-laurea.

Attenzione: Per chi ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario o la laurea triennale o la laurea specialistica o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore è consigliabile chiedere il permesso per ricerca lavoro (art.39-bis 1 del TU) invece della conversione da studio a lavoro. Per chiedere questo permesso è sufficiente iscriversi al Centro per l'Impiego e inviare il kit postale.

 

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.Sergio Di Iorio
E-mail: sergio.diiorio@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Grosseto
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

- aver raggiunto la maggiore età in Italia con il permesso di soggiorno per studio oppure aver conseguito presso le Università degli Studi italiane o Istituti AFAM uno dei seguenti titoli di studio:

  • Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
  • Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU della Laurea oltre ai 120 CFU per la Laurea magistrale) o AFAM;
  • Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
  • Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
  • Master Universitario di 1°livello (durata minimo 1 anno - 60 crediti), cui si accede con la laurea;
  • Master universitario di 2° livello (minimo 60 crediti universitari) cui si accede con il diploma di laurea o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale;
  • Attestato o Diploma di perfezionamento (durata annuale - 60 crediti) cui si accede con il Diploma di Laurea ex L. 341/90 o con laurea specialistica.

- essere in possesso di un permesso di soggiorno per studio, formazione o tirocinio in corso di validità;

- avere una proposta di contratto di lavoro subordinato con orario di lavoro settimanale minimo di 20 che garantisca un reddito annuale almeno pari all'assegno sociale (per il 2024, 6.947,20 euro).

 

del datore di lavoro:

  1. persona fisica, società o ente, italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia.
Documentazione richiesta
  1. Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  2. copia e originale in visione del permesso di soggiorno per studio in corso di validità;
  3. certificazione del titolo di studio;
  4. copia di valido documento d’identità del datore di lavoro;
  5. copia di valido documento d’identità del richiedente;
  6. contratto d'affitto registrato o cessione di fabbricato.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

  1. Modulo da richiedere tramite il sito:  Modulo V2  
Presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario accedere con SPID al Portale servizi del Ministero dell'Interno e compilare il modulo online.

Dal Portale servizi del Ministero dell'Interno è possibile visualizzare lo stato della propria pratica

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Grosseto
Ricevere il provvedimento
Lo/la studente deve sempre controllare se lo Sportello Unico Immigrazione richiede dei documenti integrativi sulla domanda on line. Se vengono richiesti, i documenti devono essere caricati sulla domanda on line e non inviati per pec o per email.
Se il parere dell’Ispettorato del Lavoro è negativo, sulla domanda on line comparirà un “preavviso di rigetto”. Il richiedente dovrà caricare la documentazione con le proprie osservazioni direttamente sulla domanda on line.
 
Se il parere dell’Ispettorato del Lavoro  è positivo e la domanda è completa, lo/la studente viene convocato/a dallo Sportello Unico per l'Immigrazione in Prefettura.

Al momento della convocazione lo/la studente deve portare i documenti in originale (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico consegna allo studente 3 copie del contratto di soggiorno da far firmare al datore di lavoro.

Dopo aver fatto firmare il contratto di soggiorno al datore, lo/la studente chiede un nuovo appuntamento allo Sportello Unico in cui riceve la richiesta di permesso di soggiorno (kit postale da inviare tramite Poste). 

Riferimenti normativi
  1. Decreto Legge n. 20 del  10 marzo 2023 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare".
  2. Decreto Legislativo n. 71 del 11 maggio 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari."
  3. Circolare del Ministero dell'Interno n. 7438 dell'11 dicembre 2013 "Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero in permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22 - comma 1-bis - del D.Lgs. n. 286/1998 , a seguito della novella operata dalla legge n. 99/13 (di conversione del DL n. 76/2013 ): richiesta chiarimenti applicativi".  
  4. Circolare del Ministero dell'Interno n. 6786 del 5 settembre 2011 "Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione".
  5. Circolare del Ministero dell'Interno n. 5920 del 12 ottobre 2009 "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del DPR n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione)".
  6. Circolare del Ministero dell'Interno n. 1280 dell'11 marzo 2009 "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del DPR n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione)".
  7. Circolare del Ministero dell'interno n.2896 del 1 luglio 2008 “Quote conversione permessi di soggiorno per studio e tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Competenza territoriale”
  8. Artt. 5 bis e 6 decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  9. Artt. 14 commi 5 e 6, 35 comma 1 e 38, comma 7 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334.
  10. Circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 9 febbraio 2006.
  11. Circolare n. 2768 del 25 ottobre 2005 - Ministero Interno - Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione.
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