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Permesso di soggiorno per attesa occupazione [Non comunitario o apolide]

È rilasciato quando il rapporto di lavoro si interrompe per cause non volute dal lavoratore straniero e pertanto non è possibile il rinnovo per lavoro, o per mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro. Può essere richiesto anche da studenti stranieri che, dopo aver conseguito in Italia il dottorato o il master di 1° o di 2° livello o la laurea triennale o la laurea specialistica e alla scadenza del permesso di soggiorno per studio, non abbiano ancora un'attività lavorativa.

 

*Scheda aggiornata alla Legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76"

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Grosseto
Accesso al servizio
Requisiti
  • Aver perso il  lavoro al momento della richiesta di rinnovo;
  • non aver potuto stipulare il contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro;
  • aver conseguito in Italia il dottorato o il master di 1° o di 2° livello oppure la laurea triennale o la laurea specialistica e alla scadenza del permesso di soggiorno per studio non aver ancora un'attività lavorativa.
Documentazione richiesta
  • Domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1, fac-simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16;
  • fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente (solo pagine con foto e visti);
  • certificazione della dichiarazione fatta al Centro per l'impiego sull’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (ex iscrizione liste di collocamento). (La dichiarazione deve essere fatta non oltre 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro); o, se studente, dichiarazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'impiego.
  • nel caso di richiesta per indisponibilità del datore di lavoro, dichiarazione firmata dal responsabile dello Sportello Unico per l'Immigrazione dalla quale risulti che il datore di lavoro non è più disponibile a formalizzare l'assunzione;
  • per gli studenti, titolo di studio ottenuto in Italia;
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);
  • pagamenti di euro 30,00 per costo del servizio postale.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.

I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

Per la compilazione dei moduli lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”.

 

Modulo 209/Modulo 1 (fac-simile solo in visione).

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario.

Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Grosseto
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceve alle Poste la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Il giorno del primo appuntamento gli verrà comunicata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).

Riferimenti normativi
  1. Circolare del Ministero dell'Interno n. 7438 dell'11 Dicembre 2013 "Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero in permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22 - comma 1-bis - del D.Lgs. n. 286/1998 , a seguito della novella operata dalla legge n. 99/13 (di conversione del DL n. 76/2013 ): richiesta chiarimenti applicativi."  
  2. Legge 9 agosto 2013, n. 99 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti." 
  3. Circolare del Ministero dell'Interno n. 5792 del 9 luglio 2012 "Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Modifiche integrative dell' articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
  4. Art. 4 comma 30 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita."  
  5. Circolare del Ministero dell'Interno n. 6786 del 5 settembre 2011 "Studenti stranieri. Rilascio del permesso di un soggiorno per attesa occupazione".
  6. Circolare del Ministero dell'Interno n. 4820 del 27 agosto 2009 "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
  7. Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione n.3836 del 20 agosto 2007 "Ingresso in Italia di lavoratore straniero. Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro."; 
  8. Artt. 5, 22 comma 11 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  9. Artt. 9, 11, 12, 13 e 37 comma 2, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004;
  10. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
  11. Art. 2 del decreto legislativo n. 181  21 aprile 2000"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
  12. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  13. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  14. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  15. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  16. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 gennaio 2003, n.3".
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