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Nullaosta al lavoro subordinato per docenti di scuole e università straniere operanti in Italia [Non comunitario o apolide]

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.ssa Rita Reale
E-mail: rita.reale@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Lucca
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. Requisiti professionali necessari per l’espletamento delle attività da svolgere attestati dall’Università o Istituto di istruzione superiore.

del datore di lavoro:

  1. Istituzioni scolastiche straniere disciplinate dal D.P.R. 389/94, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano attivato tutte le annualità dei rispettivi curricoli;
  2. filiali di Università o di Istituti superiori stranieri a livello universitario, riconosciuti ai sensi dell’art. 2 della L. 4/1999
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • 1 fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro;
  • 1 fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero;
  • copia del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attestante il possesso dei requisiti da parte della scuola/università ai sensi della L. 103/2002;
  • attestazione dei requisiti professionali per l'espletamento dell'attività di docente (titolo di studio), tradotta e legalizzata o apostillata;
  • se filiazioni di istituti stranieri occorre la lettera di distacco, tradotta e legalizzata o apostillata.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica.

  1. modulo online: Modulo DS
Presentare la domanda

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.  

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Lucca
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna della comunicazione di rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 31, 32, 33, 34 e 35 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come modificato dal D.P.R. 334/2004.
  2. Artt. 5-bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  4. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno n. 9 del 8 marzo 2005 “ concernente D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni”.
  5. Art 1 della Legge n. 103 del 24 maggio 2002 “Norme in materia di docenti di scuole e Università straniere operanti in Italia”;
  6. Art. 2 della Legge n. 4 del 14 gennaio 1999 “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”.
  7. D.P.R. 18 aprile 1994; n. 389 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia”.
  8. D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
Per saperne di più