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Nullaosta al lavoro subordinato per lettori universitari di scambio o di madre lingua (art. 27 lett. b) del T.U.) [Non comunitario o apolide] (Modulo E)

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr. Luigi Gavotti
E-mail: luigi.gavotti@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. Requisiti professionali necessari per l’espletamento delle attività da svolgere attestati dall’Università o Istituto di istruzione superiore e di ricerca richiedente.

del datore di lavoro:

  1.  Università, anche privata, o Istituto pubblico o privato, operante in Italia.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;  
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità; 
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo E 

Presentare la domanda

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.

Il datore di lavoro deve:

1. Registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, richiedere dal sito e inviare il modulo in formato elettronico.

 

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica

 

Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Massa Carrara
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).

 

Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.

 

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.

 

Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Art. 40, commi 1, 2, 3, 4, 6, 22 e 23 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Artt. 5-bis e 27 comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno "D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni".
  4. Art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES".
  5. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
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