È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La durata massima del trasferimento è di 3 anni per i dirigenti e per i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.
Nota 1: Se il datore di lavoro ha sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro può sostituire la richiesta di questo nullaosta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto da parte del datore (procedura semplificata) utilizzando, attraverso la procedura online, il Modulo CICT (istruzioni).
Nota 2: Se il lavoratore ha già un permesso di soggiorno intrasocietario (ICT) rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità può soggiornare e lavorare in Italia presso società dello stesso gruppo da cui dipende per un periodo massimo di 90 giorni, senza la necessità di richiedere visto. Se il periodo di distacco è, invece, superiore a 90 giorni il datore di lavoro deve richiedere questo nullaosta.
*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017*
In qualsiasi momento.
45 giorni dalla presentazione della richiesta.
del lavoratore straniero:
dell’azienda:
Non sono necessari moduli cartacei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo online: Modulo ICT (istruzioni)
Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.
Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca il datore di lavoro per la comunicazione di rilascio del nullaosta.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve portare la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso all'autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Per la richiesta del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno, il nullaosta può essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero dichiara la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nullaosta. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione consegna al lavoratore straniero il modulo 209 necessario per presentare la domanda di permesso di soggiorno che riporterà la dicitura "ICT".