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Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo in qualità di imprenditore, commerciante, artigiano [Non comunitario o apolide]

È necessario per l’ottenimento del visto d’ingresso e del successivo permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di imprenditore, commerciante, artigiano.

Tempi del procedimento
Attivazione

Solo in corrispondenza della pubblicazione del decreto relativo ai flussi di ingresso dell'anno in corso.

Durata

90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Intenzione di svolgere un'attività di lavoro autonomo in qualità di imprenditore commerciante artigiano.
Documentazione richiesta
  1. Attestazione dei parametri di riferimento delle risorse necessarie all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere;
  2. disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l'ammontare delle risorse necessarie di cui all'attestazione;
  3. copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  4. copia del documento di identità del procuratore, nel caso la domanda venga presentata da un procuratore;
  5. copia originale dell'atto di procura tradotto in lingua italiana e legalizzato;
  6. disporre di idonea sistemazione alloggiativa, dimostrabile mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, ovvero a mezzo di una dichiarazione resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  7. possedere un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (8.500,00 euro);
  8. dichiarazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo per la richiesta del nullaosta provvisorio può essere reperito presso la  Questura  o scaricato dalla lista sottostante:

Gli altri moduli possono essere reperiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dalla lista sottostante:

  1. Attestazione dei parametri di riferimento delle risorse necessarie all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere;
  2. dichiarazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.
Presentare la domanda

Lo straniero può presentare personalmente, se già soggiornante in Italia, o tramite procuratore, la richiesta di nullaosta provvisorio corredata della documentazione richiesta prevista.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Il nullaosta provvisorio sarà rilasciato direttamente dalla Questura in cui è stata presentata la domanda.

Il nullaosta, qualora sia stato ottenuto mediante procura, deve essere recapitato allo straniero che deve entrare in Italia.
Lo straniero all'estero in possesso del nullaosta si reca presso la rappresentanza italiana del suo Paese o quello in cui risiede, per richiedere il visto d’ingresso. Il nullaosta, la dichiarazione e l'attestazione, di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentati alla rappresentanza diplomatica consolare, ai fini del rilascio del visto per lavoro autonomo.

Riferimenti normativi
  1. D.P.C.M. 15 febbraio 2006 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006”.
  2. Artt. 5 e 26 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  3. Artt. 9 e 39 del D.P.R. n.394 del 31 agosto 1999  “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal D.P.R. n.334 del 18 ottobre 2004.
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