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Nullaosta pluriennale per lavoro stagionale - DECRETO FLUSSI

Il nullaosta con validità pluriennale (fino a tre annualità) può essere richiesto per i lavoratori non comunitari che siano entrati in Italia per svolgere lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti. E' indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

*Scheda aggiornata al DPCM del 12 marzo 2019 (Decreto flussi 2019).*

Tempi del procedimento
Attivazione

Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale.

La domanda può essere inviata (esclusivamente con procedura online) fino al 31 dicembre 2019.

Durata

20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca

È necessario comunicare tempestivamente la cessazione dell’interesse all’assunzione per consentire la chiusura dei procedimenti e la conseguente disponibilità della relativa quota.

Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott. Valerio Massimo Romeo
E-mail: valeriomassimo.romeo@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  • conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e comunque compimento del 16° anno di età;
  • consenso all’espatrio del minore da parte dell’esercente la patria potestà;
  • aver prestato per due anni di seguito lavoro stagionale in Italia con impieghi ripetitivi
  • per il decreto flussi 2019, possedere la nazionalità di uno dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina . (nota: è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti).

del datore di lavoro:

  • cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che esercita un'attività stagionale (vedi Annesso A del DPR n.1525/1963); 
  • reddito sufficiente.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • se lo straniero è minore di 16 anni, documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo di frequenza scolastica, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza del minore straniero, debitamente vistata, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il predetto documento, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane;
  • se lo straniero è minore di anni 18, documentazione attestante l'assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potestà, tradotta e legalizzata dall'autorità diplomatica e consolare competente;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità da cui risulti la data di partenza dall’Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale;
  • certificato attestante l'idoneità alloggiativa dell'alloggio del lavoratore (se non è ancora stata rilasciata è sufficiente la ricevuta della richiesta);
  • se l’alloggio del lavoratore viene fornito dal datore di lavoro, quest’ultimo deve mostrare, al momento della firma del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, le condizioni a cui l’alloggio è fornito e l’idoneità alloggiativa. L’eventuale affitto non può essere superiore ad un terzo della retribuzione del lavoratore e non può essere decurtato dalla sua retribuzione;
  • comunicazione di cessione di fabbricato presentata alle autorità di pubblica sicurezza.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo da compilare tramite il sito web del servizio di inoltro delle domande, : Modulo C 

Presentare la domanda

Il datore di lavoro dovrà specificare nella domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nullaosta pluriennale, precisando inoltre la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella usufruita dal lavoratore nell’ultimo dei due anni precedenti.

I datori di lavoro possono:

- presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata o

- inviarla direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con la seguente procedura che richiede l'utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione internet:

(N.B. E' possibile utilizzare la procedura del "silenzio-assenso", nel caso di richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore di lavoratori assunti l'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro). 

Il datore di lavoro deve registrarsi sul registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande, , compilare e inviare  il modulo online.

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/Index2 è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.

Nel caso in cui il datore di lavoro affitti l'alloggio deve dichiarare che l'affitto richiesto non sia superiore a un terzo della retribuzione del lavoratore e che non sia decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore.

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.

Nota:

Se lo Sportello Unico per l'Immigrazione, passati 20 giorni dalla data di ricezione della domanda, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  • il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno"

In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".

In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019.”
  2. Circolare del 9 aprile 2019, n. 1257 del Ministero dell'interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2019 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019.”
  3. Circolare del Ministero dell'Interno  n. 4725  24 novembre 2016 "Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203  , recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali". 
  4. Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203 "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali".
  5. Circolare n. 471 del 29 gennaio 2016 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2016".
  6. Art. 38-bis del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  7. Art. 5, comma 3-ter del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  8. Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3965 del 18 giugno 2010 "Lavoro stagionale: misure di contrasto del lavoro "in nero".
  9. Circolare n. 23 dell'8 novembre 2007 del Ministero dell'Interno "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione".
  10. Art. 1 comma 622 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
  11. Art. 1 della Legge n. 230 del 18 aprile 1962 "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
  12. Annesso A del D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 "Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato."
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