È indispensabile per ottenere il visto per lavoro subordinato e il successivo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Nota bene:
Il nullaosta al lavoro stagionale autorizza l’attività lavorativa fino a un massimo di 9 mesi.
Il nullaosta di durata inferiore è comunque prorogabile in modo automatico fino a un massimo di 9 mesi complessivi: è sufficiente che il lavoratore stagionale richieda, tramite il kit postale, il rinnovo del permesso di soggiorno per i mesi mancanti. In questo caso il datore di lavoro può essere anche diverso ma la tipologia di lavoro deve essere sempre stagionale. (vedi elenco attività stagionali nell'annesso A del D.P.R. 1525/1963)
* Scheda aggiornata al DPCM del 29 dicembre 2022 (Decreto flussi 2022).*
La domanda può essere inviata online
La domanda può essere inviata fino al 31 dicembre 2023.
20 giorni dalla presentazione della richiesta.
del lavoratore straniero :
del datore di lavoro :
La richiesta nominativa può essere cumulativa o pluriennale:
Attenzione: da quest'anno i documenti devono essere caricati online quando si invia la domanda.
Non sono necessari moduli cartacaei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero dell'Interno: Modulo C-STAG
I datori di lavoro possono:
- presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata (Attenzione: queste domande hanno quote riservate e sono valutate con priorità. Inoltre le associazioni di categoria si occupano di inviare tutta la documentazione richiesta dallo Sportello Unico Immigrazione e assistono il datore di lavoro fino alla fine della procedura)
oppure
- inviarla direttamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, con la seguente procedura che richiede l'utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione internet:
Il datore di lavoro deve compilare e inviare la domanda dal sito web https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. Per accedere al sito web è necessario SPID.
Dal https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm è possibile anche visualizzare lo stato della propria pratica.
( N.B. E' possibile utilizzare la procedura del "silenzio-assenso" , nel caso di richieste di nullaosta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore di lavoratori assunti l'anno precedente presso lo stesso datore di lavoro).
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato in via telematica al datore di lavoro e alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni rilasceranno il visto di ingresso.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza.
Attenzione: La Prefettura farà un controllo: se il datore non ha tutti i requisiti necessari ad assumere il lavoratore, il nullaosta sarà revocato e la Questura non darà poi il permesso di soggiorno al lavoratore.
Nota1:
Se lo Sportello Unico per l'Immigrazione, passati 20 giorni dalla data di ricezione della domanda, non comunica al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
In questo caso non è prevista l'emissione del nulla osta; il visto d'ingresso potrà essere richiesto presso la competente Autorità Consolare quando sul portale "verifica avanzamento domande online" la pratica sarà visualizzata nello stato di "richiesta di visto inoltrata".
In tal caso il contratto di soggiorno dovrà essere sottoscritto contemporaneamente dal datore di lavoro e dal lavoratore al momento della presentazione presso lo Sportello Unico per la richiesta del Permesso di soggiorno.