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Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi (funzioni di ministro di culto)

È rilasciato ai religiosi stranieri (coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o condizione equivalente), religiose, ministri di culto che intendano proseguire il loro soggiorno in Italia o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

*Scheda aggiornata alla sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio del 24/05/2016*

Tempi del procedimento
Attivazione

Va richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza del soggiorno.

Durata

20 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Prato
Accesso al servizio
Requisiti
Documentazione richiesta
  • Domande compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 - fac-simile solo in visione);
  • fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
  • dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
  • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni;
  • fotocopia del permesso da rinnovare;
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  •  pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);
  • pagamento di € 30,00 per costi del servizio postale.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’ apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati. I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.

I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato. 

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”. 

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente. L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, all’indirizzo indicato nella domanda, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Il giorno del primo appuntamento gli verrà notificata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno rinnovato (o il diniego).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 29 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
  4. Circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere n. 400/C /2005/IV/607/p/5.2 del 24 maggio 2005 "Rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi ai già titolari dello stesso per motivi di studio".
  5. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA.
  6. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004.
  7. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002  "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi".
  8. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”.
  9. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
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