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Permesso di soggiorno per minore età [Non comunitario o apolide]

Consente al minore straniero non accompagnato di soggiornare regolarmente in Italia in attesa di essere affidato.

*Scheda aggiornata alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 400 del 24 marzo 2017*

Tempi del procedimento
Attivazione

Avviene attraverso la segnalazione dei servizi sociali, di pubblici ufficiali o enti sanitari al Comitato Minori Stranieri e alla Questura interessata.

Durata

60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pistoia
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere un minore straniero non accompagnato, cioè un minore non avente cittadinanza italiana o di altro Stato dell’UE, che non avendo presentato domanda d’asilo si trova per qualsiasi causa in Italia, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
Documentazione richiesta
  • Modulo 209;
  • 4 foto formato tessera;  
  • copia e originale in visione del passaporto o documento equipollente in corso di validità (se disponibile - vedi Circolare del Ministero dell'Interno n. 400 del 24 marzo 2017);
  • dichiarazione di ospitalità e mantenimento da parte del responsabile  e atto di tutela  dell'Istituto o della struttura presso cui ilo minore è stato preso in carico.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 209 può essere ritirato presso la Questura di Firenze.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura di Firenze.    

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pistoia
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 209, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5 e 33 del  D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Art. 28 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004;
  3. Legge n. 184 del 4 maggio 1983 "Diritto del minore ad una famiglia";
  4. D.P.C.M. n. 535 del 9 dicembre 1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri a norma dell’art. 33, commi 2, 2- bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.
  5. Circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviera, di frontiera e postale n. 300 del 9 Aprile 2001 “Minori stranieri non accompagnati Permesso di soggiorno per minore età, rilasciato ai sensi dell’art. 28 co. 1 lett. a) del Dpr 394/99";
  6. Legge n. 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”.
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