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Nullaosta al lavoro subordinato per traduttori e interpreti (art. 27 lett. d) del T.U.) - (Modulo G)

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott.ssa Immacolata Amalfitano
E-mail: immacolata.amalfitano@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1.  avere titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete;

del datore del lavoro:

  1.  società, ente o persona fisica.
Documentazione richiesta
  1. Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  2. documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
  3. fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità; 
  4. titolo di studio o attestato di traduttore o interprete indicante la conoscenza della lingua richiesta dalla società, tradotto, legalizzato o apostillato. (in assenza di titolo di studio o attestato specifici per la professione di interprete, certificazione sostitutiva della Rappresentanza diplomatico-consolare, contenente i dati anagrafici del lavoratore.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo G

Presentare la domanda

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica
Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la consegna della comunicazione di rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Art. 40, commi 1, 2, 3, 4, 7, 22 e 23 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Artt. 5-bis e 27, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  4. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno.
  5. Art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 06 settembre 2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
  6. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
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