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Nullaosta al lavoro subordinato per trasferimenti intra-societari di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione (Artt. 27 quinquies e sexies del T.U.) - Modulo ICT

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La durata massima del trasferimento è di 3 anni per i dirigenti e per i lavoratori specializzati e di 1 anno per i lavoratori in formazione.
 

Nota 1: Se il datore di lavoro ha sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro può sostituire la richiesta di questo nullaosta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto da parte del datore (procedura semplificata) utilizzando, attraverso la procedura online,  il Modulo CICT (istruzioni).


Nota 2: Se il lavoratore ha già un permesso di soggiorno intrasocietario (ICT) rilasciato da altro Stato membro e in corso di validità può soggiornare e lavorare in Italia  presso società dello stesso gruppo da cui dipende per un periodo massimo di 90 giorni, senza la necessità di richiedere visto. Se il periodo di distacco è, invece, superiore a 90 giorni il datore di lavoro deve richiedere questo nullaosta.

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017*

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

45 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott.ssa Immacolata Amalfitano
E-mail: immacolata.amalfitano@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti

  del lavoratore straniero:

  1. Essere un dirigente che svolge funzioni di  elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell'imprenditore con poteri di coordinamento e controllo dell'intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell'impresa;
    oppure
  2. essere un lavoratore specializzato, con conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività dell’azienda ospitante, avere  eventuale qualifica elevata o un'adeguata esperienza professionale o eventuale appartenenza ad un albo professionale; per le professioni regolamentate è necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali;
    oppure
  3. essere un lavoratore in formazione titolare di un diploma universitario, trasferito (e retribuito durante il trasferimento) in un'azienda ospitante per lo  sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa;
  4. essere assunto da almeno 3 mesi dall’azienda distaccante.

 dell’azienda:

  1. L'azienda in Italia deve essere sede o filiale o ufficio di rappresentanza dell'impresa che distacca il lavoratore o appartenere allo stesso gruppo di imprese.
Documentazione richiesta
  1. Marca da bollo da 16,00 euro;
  2. copia del passaporto o documento equipollente del lavoratore in trasferimento;
  3. fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'entità ospitante richiedente (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);
  4. lettera di distacco (vedi i contenuti necessari nella lettera) tradotta in italiano e legalizzata o apostillata dalla Rappresentanza italiana all'estero;
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo online: Modulo ICT (istruzioni) 

Presentare la domanda

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione convoca il datore di lavoro per la comunicazione di rilascio del nullaosta.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve portare la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso all'autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.

Per la richiesta del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno, il nullaosta può essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero dichiara la propria presenza allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rilasciato il nullaosta.  Lo Sportello Unico per l'Immigrazione consegna al lavoratore straniero il modulo 209 necessario per presentare la domanda di permesso di soggiorno che riporterà la dicitura "ICT".

Riferimenti normativi
  1. Artt. 27 quinquies e sexies del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  2. Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 517 del 9 febbraio 2017 "Decreto legislativo 29 dicembre 2016, n. 253 "Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari"
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