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Nullaosta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri altamente qualificati (per rilascio Carta Blu UE)

E' necessario per l'ingresso e il soggiorno in Italia del lavoratore straniero altamente qualificato che intende svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica, per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno “Carta Blu UE”.

Nota: Se il datore di lavoro ha sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno o ha aderito a Confindustria può utilizzare la procedure semplificata (vedi scheda "Comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante per lavoratori stranieri altamente qualificati - Modulo CBC"

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualunque momento.

Durata

Non oltre 90 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott.ssa Immacolata Amalfitano
E-mail: immacolata.amalfitano@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti

Del lavoratore straniero:

  1. Essere residente in uno Stato terzo (non appartenente all'Unione europea) o soggiornante ad altro titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea oppure essere già titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro da meno di 18 mesi (nota: se titolare da almeno 18 mesi può fare ingresso in Italia senza necessità di visto e entro un mese dall'ingresso il datore di lavoro può presentare la domanda di nullaosta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura ) oppure essere regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, sia in forza di permesso di soggiorno che della dichiarazione di presenza (per i soggetti esclusi dalla procedura vedi FAQ n. 4);
  2. possedere un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, compresa nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia; (vedi FAQ n. 2)
  3. requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate. (vedi FAQ n. 2)

Del datore di lavoro:

  1. Persona fisica, società o ente, italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità;
  • dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica-consolare italiana nel Paese di residenza del lavoratore, relativa al titolo di studio di istruzione superiore di durata almeno triennale rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, tradotta e legalizzata o apostillata;
  • per le professioni non regolamentate: proposta di contratto di almeno 6 mesi relativa allo svolgimento di un'attività lavorativa riferita a figure professionali che rientrano nei livelli nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e che deve riportare l'importo della retribuzione annuale lorda non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 24.790 per l'anno 2015)
  • per le professioni regolamentate (vedi D.Lgs. 206/2007):
    • riconoscimento in Italia della qualifica professionale rilasciata dalle Amministrazioni competenti e eventuale iscrizione all'albo professionale quando richiesto;
    • proposta di contratto di almeno 6 mesi che deve riportare l'importo della retribuzione annulae lorda non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 24.790 per l'anno 2015).
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Presentare la domanda

La domanda deve essere inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura - UTG attraverso la procedura online.
Per l'accesso alla procedura è necessario registrarsi  sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande del Ministero dell'Interno.
La registrazione è gratuita e richiede un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita.
Completata la fase di registrazione, è possibile accedere all'area "Richiesta Moduli" e selezionare il modulo "Richiesta nullaosta al lavoro per il rilascio delta Carta Blu Ue" (Modulo BC).
E' possibile salvare il modulo parzialmente compilato per completarlo in un secondo tempo, tramite il tasto "Salva". L'invio del modulo (tasto "Invia") può avvenire solo dopo aver compilato tutti i dati obbligatari presenti dalla prima all'ultima sezione.
L'utente potrà scaricare successivamente la ricevuta che attesta il buon esito dell'invio del modulo.

Dal sito http://domanda.nullaostalavoro.interno.it è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
 

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione della proposta di contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza (ad eccezione degli stranieri già regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale).
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Art. 27-quater del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni.
  2. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  3. D. Lgs. n. 108 del 28 giugno 2012 "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati".
  4. Circolare del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2016 "Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e CONFINDUSTRIA , riguardante i procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27quater del T.U. sull'Immigrazione - Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE".
  5. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2266 del 5 maggio 2015 "Art. 27 quater D.Lgs.vo 286/98 "ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati". Procedure operative relative alla stipula del Protocollo d'Intesa ai sensi del comma 8".
  6. Circolare del Ministero dell'Interno n. 2082 del 27 marzo 2013 "Carta Blu Ue. Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori di cui all'art. 27-quater, comma 1, lettera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998".
  7. Circolare del Ministero dell'Interno n. 7591 del 7 dicembre 2012 "Carta Blu UE. Riconoscimento delle qualifiche professionali superiori di cui all' art. 27-quater, comma 1, lettera a) del T.U. Immigrazione n. 286 del 25 luglio 1998".
  8. Circolare del Ministero dell'Interno n. 5209 del 3 agosto 2012" Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108" recante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati".
  9. Circolare del Ministero dell'Interno n. 6385 del 26 luglio 2012 " Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 recante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati". Introduzione degli articoli 9-ter e 27-quater  nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286".
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