IL MINISTRO DELL'INTERNO
VISTI gli artt. 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , e successive modificazioni, riguardanti il sostegno finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito nominato "Fondo";
VISTOil comma 2 del citato articolo 1-sexiesche demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali nei limiti delle risorse disponibili del Fondo;
VISTO il D.M.18.11.2019 recante Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi);
VISTO l'articolo 8, comma 4, del citato DM datato 18 novembre 2019 ai sensi del quale:
- gli enti locali con progetti in scadenza al 31.12.2019 sono autorizzati, nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, alla prosecuzione dell'accoglienza degli aventi titolo per un periodo di sei mesi a decorrere dall'1.1.2020, nel rispetto delle procedure in materia di affidamento dei servizi di accoglienza;
- le risorse a tal fine assegnate sono individuate sulla base dei costi semestrali del progetto finanziato, in relazioneai posti attivi al 30 settembre 2019, tenuto conto delle variazioni della capacità di accoglienza già autorizzate o comunicate, salvo una maggiore richiesta di riduzione dei posti da parte dell'ente locale;
- i progetti di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, per disabili o persone con disagio mentale o psicologico sono autorizzati alla prosecuzione per tutti i posti finanziati, anche in esito alle variazioni della capacità di accoglienza;
- l'assegnazione delle risorse è effettuata con decreto da adottare ai sensi dell'articolo l' articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 ;
VISTI gli elenchi dei progetti in scadenza al 31.12.2019 finanziati con le risorse del "Fondo", per i quali gli Enti locali hanno manifestato la volontà di prosecuzione dei servizi anche per il triennio successivo, contenenti il numero di posti da finanziare per il semestre 1.1.2020 - 30.6.2020 e gli importi a tal fine occorrenti, determinati ai sensi dell' articolo 8, comma 4, del D.M. datato 18 novembre 2019 ;
RITENUTO di procedere al finanziamento dei progetti autorizzati alla prosecuzione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DM datato 18 novembre 2019;
DECRETA
I progetti autorizzati alla prosecuzione per il periodo dall'1.1.2020 al 30.6.2020 ai sensi dell' art. 8, comma 4, del DM 18.11.2018 , riportati negli elenchi allegati che fanno parte integrante del presente decreto, sono finanziati per il numero di posti e per gli importi ivi indicati, nei limiti delle risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g. 1, 2352 p.g. 1 e p.g. 3.
Ai sensi dell' art. 4, comma 2, del DM 18.11.2019 , il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2019
Il Ministro: LAMORGESE