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Nullaosta al lavoro subordinato per lavoratori inseriti in progetti speciali

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoratori inseriti in progetti speciali residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine

* Scheda aggiornata al DPCM del 21 dicembre 2021 (Decreto flussi 2021).*

Tempi del procedimento
Attivazione
La domanda può essere inviata online
  •  dalle ore 9 del 27 gennaio 2022
La domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre 2022.
Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott. Mattia Capecchi
E-mail: immigrazione.pref_firenze@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Firenze
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. Risiedere all'estero e aver completato programmi di formazione o di istruzione nel Paese di origine.

del datore di lavoro:

  1. Persona fisica, società o ente, italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  2. reddito sufficiente;
Documentazione richiesta
  1. Marca da bollo da 16 euro;
  2. documento d’identità del datore di lavoro in originale;
  3. fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacei perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

  1. Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero dell'Interno: Modulo BPS
Presentare la domanda

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online. 
Dal sito  https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Firenze
Ricevere il provvedimento

Il Ministero del Lavoro, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo del lavoratore straniero all'interno delle liste realizzate a conclusione dei programmi di formazione e istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione della quota.
Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve portare la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso all' autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta può essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 21 dicembre 2021 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021.”

  2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 116 del 5 gennaio 2022 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022  concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021. ”

  3. Circolare n. 23 dell'8 novembre 2007 del Ministero dell'Interno "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione".
  4. Art. 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 31, 32, 33, 34, 35 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  5. Art. 5-bis, 22 e 23 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  6. Art. 3 del D. Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
  7. Circolare n. 9 dell' 8 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno.
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