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Nullaosta al lavoro subordinato per dirigenti o personale altamente specializzato distaccato da società aventi sedi o filiali in Italia (art. 27 lett. a) del T.U.) Modulo D

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nota: Se il datore di lavoro ha sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa con il Ministero dell'Interno può sostituire la richiesta di questo nullaosta al lavoro con una semplice comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto da parte del datore (procedura semplificata) utilizzando, attraverso la procedura online,  il Modulo CD.
La procedura semplificata può essere utilizzata anche dai datori di lavoro che hanno aderito a Confindustria (vedi Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Confindustria del 19 luglio 2010.
(vedi anche Protocollo d'intesa Ministero dell'Interno - Association of American College and University Programs in Italy dell'8 ottobre 2010 “Semplificazione degli ingressi in Italia del personale altamente qualificato”).

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualunque momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott.ssa Immacolata Amalfitano
E-mail: immacolata.amalfitano@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti

 del lavoratore straniero:

  1. Dirigente o personale altamente specializzato;
  2. occupato da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo.

 della società distaccante:

  1. Sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’ Organizzazione mondiale del commercio e in Italia sedi o filiali o uffici di rappresentanza, società italiana con sede principale in Italia oppure società di altro Stato membro dell’Unione Europea.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • fotocopia del passaporto del lavoratore relativamente alla parte anagrafica;
  • documentazione attestante il legame societario con la società estera distaccante, tradotto, legalizzato o apostillato;
  • lettera di distacco (vedi i nuovi contenuti necessari nella lettera), firmata per accettazione anche dal lavoratore, tradotta in italiano e legalizzata o apostillata dalla Rappresentanza italiana all'estero;
  • bilancio della società distaccattante nell'ipotesi di retribuzione e contribuzione all'estero, in presenza di accodo di sicurezza sociale o nell'ipotesi di holding in cui la società distaccataria non produce reddito, tradotto e legalizato o apostillato;
  • per i Paesi firmatari degli accordi di sicurezza sociale: attestato di copertura previdenziale.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo online : : Modulo D  (fac-simile solo in visione)

Presentare la domanda

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.
Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la comunicazione di  rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  2. Circolare Ministero dell'Interno n. 6916 del 19 ottobre 2010 "Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati"".
  3. Circolare Ministero dell'Interno n. 4848 del 27 luglio 2010 "Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Ingresso sul territorio nazionale per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale".
  4. Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Confindustria del 19 luglio 2010 in materia di lavoro.
  5. Circolare Ministero dell'Interno n. 4820 del 27 agosto 2009 "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
  6. Art. 40, commi 1, 2, 3, 4, 5, 22 e 23, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  7. Artt. 5-bis e 27, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni.
  8. Circolare Ministero dell'Interno n. 2198 del 13 maggio 2008 "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nulla osta ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico Immigrazione n. 286/98".
  9. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 dell'8 marzo 2005 "D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni".
  10. D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.
  11. Circolare Ministero dell'Interno n. 2198 del 13 maggio 2008 "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
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