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Nullaosta al lavoro subordinato per attività di ricerca o lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi o di mobilità di giovani o persone collocate "alla pari" (art. 27 lett. r) del T.U.) [Non comunitario o apolide] Modulo N

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il nullaosta non è necessario per coloro che entrano con visto "vacanza-lavoro", che può essere ottenuto solo dai cittadini di Paesi che hanno firmato con l'Italia accordi bilaterali (attualmente Australia, Nuova Zelanda, Canada e Corea del Sud).

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

 

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.ssa Concetta Barbara Pugliese
E-mail: concettabarbara.pugliese@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Livorno
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. Persona che intende svolgere attività di ricerca o lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio o di mobilità di giovani o per lavoro “alla pari”;
  2. oppure persona che intende collocarsi alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani;
  3. oppure straniero, già entrato in Italia con un visto vacanze-lavoro, che intende svolgere le suddette attività;
  4. per il collocamento "alla pari" è necessario che i cittadini stranieri siano residenti in uno di quoi Paesi che hanno stipulato l'Accordo europeo sulle persone alla pari" del 24/11/1969;

del datore di lavoro:

  1. Azienda o ente italiani, in caso di assunzione di lavoratori per lo svolgimento in Italia di attività di ricerca o di lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambio di giovani o di mobilità di giovani, previsti da accordi internazionali in vigore per l’Italia;
  2. persona fisica (italiana, comunitaria o straniera regolarmente soggiornante in Italia), non esercente attività imprenditoriale, per attività di “lavoro alla pari”.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità;
  • solo in caso di lavoro “alla pari”, copia del contratto di collocamento “alla pari”;
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo N

Presentare la domanda

Il servizio di inoltro telematico delle domande è attivo dal sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo:
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
Il datore di lavoro deve registrarsi sul 1. Registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande, compilare e inviare il modulo online.
Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica
Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione della domanda rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Livorno
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la comunicazione di rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Art. 40, commi 1, 2, 3, 4, 20 e 23, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Art. 5-bis , art. 27, comma 1 lett. r), e art. 5, comma 3 lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni .
  3. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  4. Circolare n. 400/A/2007/3841//P/21.114.1 del 9 ottobre 2007
  5. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni”.
  6. Punto 21 dell’Allegato A del decreto del Ministro degli affari esteri del 12 luglio 2000 “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento” .
  7. Art. 1 comma 622 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" 
  8. Accordo europeo adottato dal Consiglio d’Europa il 24/11/1969 e ratificato dall’Italia con la Legge n. 304 del 18/05/1973.
  9. Art. 3 del D.lgs n. 368 del 06 settembre 2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
  10. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
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