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Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri e loro familiari [Non comunitario o apolide]

Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fare ingresso in Italia senza visto, svolgere attività lavorativa, usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione e partecipare alla vita pubblica locale.

 

*Scheda aggiornata alla sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio del 24/05/2016 * 

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento decorsi almeno 5 anni di regolare soggiorno nel territorio dello Stato. [Nota: Per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione internazionale) il calcolo del periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale].

Durata

Entro 90 giorni dalla richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott.ssa Patrizia Burgassi
E-mail: immigrazione.fi@poliziadistato.it
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Firenze
Accesso al servizio
Requisiti
  • Essere in possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità rilasciato in Italia; [ Nota: per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) il calcolo del periodo è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale].
  • disporre di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;  [Nota: per i titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito concorre alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo].
  • aver superato il test di conoscenza della lingua italiana (N.B. in alcuni casi non è necessario sostenere il test)

Requisiti ulteriori nel caso di richiesta anche per i familiari

  • Reddito sufficiente (secondo i parametri del ricongiungimento familiare - vedi scheda);
  • alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica oppure che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria; [Nota: per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione internazionale) e i loro familiari non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio ma è necessario indicare un luogo di residenza].
  • [Nota: il test di lingua italiana deve essere sostenuto anche dai familiari].

Familiari per i quali lo straniero può richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che per sé:

  • coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;
  • figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
  • figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitore di età superiore a 65 anni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

I familiari devo risiedere in Italia da almeno 5 anni. 

Documentazione richiesta

Documentazione generale

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente;
  • fotocopia del permesso di soggiorno;
  • fotocopia della dichiarazione dei redditi e del modello CUD, rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente o copia dell’ultimo Modello Unico in caso di lavoro autonomo;
  • certificato del casellario giudiziario;
  • certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);
  • pagamento di euro 30,00 per costi del servizio postale;
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura).

 

Documentazione ulteriore nel caso di richiesta anche per i familiari

(per ogni componente maggiore di 14 anni):

  • Fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente;
  • fotocopia del permesso di soggiorno;
  • certificato del casellario giudiziario;
  • certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
  • certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dalla ASL del luogo di residenza, in originale; [Nota: per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e i loro familiari non è richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio ma è necessario indicare un luogo di residenza].
  • documentazione attestante il rapporto di parentela con il familiare titolare dei requisiti (se proveniente dall'estero la certificazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali; se il rapporto di parentela si è concretizzato in Italia è sufficiente un'autocertificazione);
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura).
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali con "Sportello amico".
I moduli devono essere compilati in stampatello. Per la compilazione della modulistica il cittadino non comunitario può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture". 

  1. Modulo 1 (fac-simile solo in visione)
  2. Modulo 2 (fac-simile solo in visione)
Presentare la domanda

La richiesta per sè e per i propri familiari che richiedono il permesso di soggiorno CE, deve essere presentata in buste separate contenenti ognuna il Modulo 1 ed il Modulo 2 (se il familiare percepisce un reddito).

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati. Ogni busta, effettuati i relativi controlli, sarà accettata come assicurata con il relativo pagamento di euro 30 e rilascio della ricevuta di spedizione completa della data di accettazione per ognuno dei kit.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

La ricevuta della raccomandata, che dovrà essere conservata, potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Firenze
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceve, all’indirizzo indicato nella domanda, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento dove consegnerà le fotografie.

Successivamente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora i cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso. 

Riferimenti normativi
  1. Circolare del Ministero dell'Interno del 9 ottobre 2014, n. 400 "Permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo. Requisito dell'idoneità alloggiativa ex art. 9. co. 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Parere".
  2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 400 del 27 gennaio 2015 "Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 , recante "Attuazione della Direttiva 2011/51/2011 , che modifica la Direttiva 2003/109/UE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".
  3. Circolare n. 400 del 9 ottobre 2014 "Permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo. Requisito dell'idoneità alloggiativa ex art. 9. co. 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Parere".  
  4. Circolare del Ministero dell'Interno n.400/A del 20 marzo 2014 "Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 , recante "Attuazione della direttiva 2011/51/UE , che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".
  5. D. Lgs. n. 12 del 13 febbraio 2014 "Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale".
  6. Circolare del Ministero dell'Interno n. 7589 del 16 novembre 2010 "Decreto Ministeriale 4.6.2010 recante modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".
  7. Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010 "Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009" . 
  8. Art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  9. Artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 del “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  10. Circolare del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 2007 "Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3 “Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo statuto di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.".
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