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Permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di imprenditore, commerciante, artigiano [Non comunitario o apolide]

È necessario per svolgere attività di lavoro autonomo in qualità di imprenditore, commerciante, artigiano.

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso di visto d’ingresso per lavoro autonomo.
Documentazione richiesta
  • 4 foto formato tessera con fondo bianco (da consegnare in Questura al momento della convocazione);
  • 1 marca da bollo da euro 16,00;
  • fotocopia del passaporto o altro documento equipollente (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
  • fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza de requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto Legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);  
  • pagamento di euro 30,00 per costi del servizio postale.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nel kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande.
Per compilare i moduli il  cittadino straniero può farsi assistere, gratuitamente, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
I moduli devono essere compilati in stampatello con penna nera.

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta in un Ufficio postale abilitato (vedi "Ricerca strutture"), insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.
L'operatore di Poste consegna al cittadino straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) con i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceve la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.
Successivamente il richiedente riceve un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.
(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).
I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presentano domanda di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrivono l'Accordo di integrazione.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 26 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 14 e 39 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio.
  4. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  5. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
  6. Circolare  Ministero Attività Produttive n. 3589/c del 20 luglio 2005D.P.R. 18.10.2004, n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”.
  7. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004; 
  8. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi”; 
  9. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA.
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