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Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale [Non comunitario o apolide]

È necessario per soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale.

Tempi del procedimento
Attivazione

Entro 8 giorni dall’ ingresso in Italia.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti

Essere in possesso di visto per lavoro subordinato stagionale.

Documentazione richiesta

Il giorno dell’appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione occorre che il/la richiedente si presenti con i seguenti documenti:

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia del passaporto (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
  • fotocopia della ricevuta dell’avvenuta richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante l'idoneità alloggiativa o, in alternativa, fotocopia della ricevuta dell’avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell’alloggio stesso;
  • cessione di fabbricato/ospitalità

Pagamenti alle Poste:

Documentazione richiesta al momento della convocazione in Questura:

  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco;
  • passaporto in visione.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario procurarsi il modulo, che sarà reso disponibile direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Occorre invece procurarsi i bollettini di c/c postali premarcati, che sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande (vedi "Ricerca struttre") e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Presentare la domanda

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero o il datore di lavoro, contattando lo Sportello Unico per l'Immigrazione, provvederà a richiedere un appuntamento per chiedere il permesso di soggiorno e sottoscrivere il contratto di soggiorno, inviando una e-mail o telefonando.
Nel giorno stabilito il lavoratore si presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, dove sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza potervi apporre modifiche o condizioni. Il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno viene stampato e compilato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il lavoratore sottoscrive la richiesta del permesso di soggiorno, riceve il certificato di attribuzione del codice fiscale e la busta in cui inserire la richiesta.
La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al sito  http://questure.poliziadistato.it/stranieri/

L'operatore di Poste consegnerà anche la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.
(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Nota bene:

Se il permesso di soggiorno viene rilasciato per un periodo inferiore a 9 mesi, il lavoratore può chiederne il rinnovo per il periodo residuo, tramite il kit postale. In questo caso il datore di lavoro può essere anche diverso ma la tipologia di lavoro deve essere sempre stagionale. (vedi elenco attività stagionali nell'annesso A del D.P.R. 1525/1963)

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 5-bis, 6, 7 comma 1, 9 comma 1, 13 comma 2 lett. b), comma 5-bis e comma 7 e comma 8, 14 comma 5-ter, quater e quinquies, 22, 24, 25, 34 e 39 comma 5 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.  
  2. Artt. 8-bis, 9, 11, 12, 13, 14 comma 1 lett. a) e d), 30-bis, 30-ter, 32, 35, 36, 36-bis, 37, 38, 42, e 49 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004
  3. Sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio.
  4. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA.
  5. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  6. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi".
  7. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  8. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3". 
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