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Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato [Non comunitario o apolide]

E' necessario per continuare a svolgere attività di lavoro subordinato

*Scheda aggiornata alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*

Tempi del procedimento
Attivazione

Almeno 60 giorni prima della scadenza.

Durata

60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pistoia
Accesso al servizio
Requisiti

Essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza.

Documentazione richiesta
  • Mod. 209 / Modulo 1 (fac-simile solo in visione);
  • Mod. 209 / Modulo 2 (fac-simile solo in visione);
  • 1 marca da bollo da euro 16,00;
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente (pagina con foto e dati e pagina con visto);
  • fotocopia del permesso di soggiorno da rinnovare;
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);
  • pagamento di euro 30 per costi del servizio postale;
  • pagamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell'apposito kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
Il bollettino di c/c postale premarcato è disponibile presso gli Uffici Postali (vedi "Ricerca strutture") abilitati alla ricezione delle domande e pagabile presso qualunque ufficio postale.

moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.
Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito collegandosi al sito www.portaleimmigrazione.it selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra.

  1. Modulo 1 (fac-simile solo in vsione)
  2. Modulo 2 (fac-simile solo in visione)
Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a collegandosi al sito http://questure.poliziadistato.it/stranieri/

L'operatore di Poste consegnerà anche la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pistoia
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio.
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