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Nullaosta provvisorio al lavoro autonomo per professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico

Il presente nullaosta provvisorio, previo ottenimento della certificazione dello schema di contratto d’opera professionale, è indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro autonomo e del successivo permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico.
Documentazione richiesta
  1. Certificazione rilasciata dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro dello schema di contratto d’opera professionale che lo straniero è chiamato a svolgere in Italia;
  2. copia del passaporto o altro documento d’identità equivalente.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo per la richiesta del nullaosta provvisorio può essere reperito presso la Questura di Firenze o scaricato dalla lista sottostante:

Presentare la domanda

Presso la Questura di Firenze direttamente dall’interessato o da un suo procuratore.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento

La Questura rilascia il nullaosta provvisorio oppure il provvedimento di diniego.
Ottenuto il nullaosta provvisorio l’interessato dovrà richiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 39 commi 5, 6 e 7, e 40 comma 22 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Art. 26 e 27 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche.
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