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Permesso di soggiorno per motivi familiari (con visto di ingresso al seguito del proprio familiare) [Non comunitario o apolide]

È necessario per soggiornare in Italia per motivi familiari.

* Scheda informativa aggiornata alla sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio*

Tempi del procedimento
Attivazione

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Durata

60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Grosseto
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Aver fatto ingresso in Italia con visto di ingresso al seguito del proprio familiare.
Documentazione richiesta

Documentazione per appuntamento presso lo Sportello Unico Immigrazione (Prefettura)

  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia del passaporto o altro documento equipollente (pagine con fotografia e dati anagrafici e pagina con visto);
  • titolo di soggiorno del/della richiedente;
  • codice fiscale dei parenti che sono arrivati (nel caso in cui non sia stato ancora fatto verrà rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione);
  • parenti sopra i 65 anni: assicurazione sanitaria della durata di un anno;

Pagamenti alle Poste

Documentazione per appuntamento con Questura  

  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura); 
  • passaporto in visione.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario procurarsi il modulo, che sarà reso disponibile direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze.

Occorre invece procurarsi i bollettini di c/c postali premarcati, che sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande (vedi "Ricerca struttre") e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Presentare la domanda

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia l'interessato provvederà a contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione, specificando il numero di pratica all'interno del nullaosta e comunicando se al momento della presentazione dela domanda l'aloggio è stato modificato oppure no.
Nel giorno stabilito il lavoratore si presenta allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrivono l'Accordo di integrazione.
Il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno viene stampato e compilato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
L'interessato sottoscrive la richiesta del permesso di soggiorno e riceve la busta in cui inserire la richiesta.
La richiesta deve essere poi presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.
Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it. L'operatore di Poste consegnerà anche la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Grosseto
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.
(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 30, 34 comma 1 lett. b), 39 comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 9, 11, 12 , 13, 14 comma 1 lettera c) e d) del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004;
  3. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”;
  4. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  5. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  6. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi"
  7. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  8. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
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