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Nullaosta per ricerca scientifica [Non comunitario o apolide]

È indispensabile per l’ottenimento del visto per ricerca scientifica (il visto non è necessario per il cittadino già regolarmente soggiornante in Italia e il ricercatore ammesso in altro Stato dell'UE) e del successivo permesso di soggiorno per ricerca scientifica. (Per soggiorni inferiori a 6 mesi per proseguire l'attività di ricerca iniziata in altro Stato UE è sufficiente una Comunicazione di ingresso in Italia.

 

*Scheda aggiornata al Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.ssa Rita Reale
E-mail: rita.reale@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Lucca
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. Risiedere all’estero oppure essere cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea oppure essere ricercatore ammesso in altro Stato dell'UE che intenda soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi (per soggiorni inferiori a 3 mesi vedi la domanda 9 in "Domande e risposte") ;
  2. essere in possesso di un titolo di studio che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato;
  3. essere selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

 

del datore del lavoro:

  1. Istituto di ricerca, pubblico o privato, iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della ricerca.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati; 
  • documento d’identità del rappresentante legale dell'istituto in originale;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del ricercatore straniero in corso di validità;
  • attestato di iscrizione all’elenco tenuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in originale;
  • copia autentica della convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l’istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo FR

Istruzioni modulo FR

Presentare la domanda

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.

Il rappresentante legale dell'istituto di ricerca deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, richiedere e inviare il modulo in formato elettronico.

Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Lucca
Ricevere il provvedimento

Il rappresentante legale viene convocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione dove esibisce la documentazione richiesta (vedi sopra "Accesso al servizio - Documentazione richiesta"). Lo Sportello Unico procede all'accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.

Il rappresentante legale informa il lavoratore straniero dell'avvenuta comunicazione di rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.

Il visto d'ingresso per ricerca scientifica può essere richiesto dal ricercatore straniero entro 6 mesi dalla data del rilascio del nullaosta ed è rilasciato con priorità rispetto alle altre tipologie di visto.

Il ricercatore già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o protezione temporanea, non necessita del visto e per il rilascio del nullaosta non gli è richiesto il requisito di effettiva residenza all'estero.

Riferimenti normativi
  1. Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale , nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale".
  2. Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari."
  3. Circolare Ministero dell'Interno - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1885 del 17 marzo 2014 "Modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione apportate dalla Legge n. 9 del 2014 recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (G.U. n.43 del 21.02.2014)".  
  4. Circolare del Ministero dell'Interno n. 4916 del 28 luglio 2010 "Art. 27ter del D.Lgs.vo n. 286/98. Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica - Chiarimenti su corretta applicazione della norma."
  5. Art. 27-ter, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  6. Circolare del Ministero dell'Interno n. 3163 del 25 giugno 2009 "Istanza di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell' articolo 27-ter del D.Lgs. n. 286/98". 
  7. D.lgs. n. 17 del 9 gennaio 2008 "Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini della ricerca scientifica".
  8. Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca del 11 aprile 2008 "Istituzione dell'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca, che accolgono cittadini di Paesi terzi, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca".
  9. Direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini della ricerca scientifica.
  10. Nota n. 956 (ai Rettori) del 16 aprile 2008 "D.M. 11 aprile 2008 di attuazione del D.Leg.vo 9 gennaio 2008, n.17".
  11. Nota n. 957 (alla Presidenza e agli Enti Locali) del 16 aprile 2008 "D.M. 11 aprile 2008 di attuazione del D.Leg.vo 9 gennaio 2008, n.17". 
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