È indispensabile per l’ottenimento del visto per ricerca scientifica (il visto non è necessario per il cittadino già regolarmente soggiornante in Italia e il ricercatore ammesso in altro Stato dell'UE) e del successivo permesso di soggiorno per ricerca scientifica. (Per soggiorni inferiori a 6 mesi per proseguire l'attività di ricerca iniziata in altro Stato UE è sufficiente una Comunicazione di ingresso in Italia.
*Scheda aggiornata al Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018
In qualsiasi momento.
30 giorni dalla presentazione della richiesta.
del lavoratore straniero:
del datore del lavoro:
Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo FR
Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.
Il rappresentante legale dell'istituto di ricerca deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, richiedere e inviare il modulo in formato elettronico.
Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
Il rappresentante legale viene convocato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione dove esibisce la documentazione richiesta (vedi sopra "Accesso al servizio - Documentazione richiesta"). Lo Sportello Unico procede all'accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il rappresentante legale informa il lavoratore straniero dell'avvenuta comunicazione di rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Il visto d'ingresso per ricerca scientifica può essere richiesto dal ricercatore straniero entro 6 mesi dalla data del rilascio del nullaosta ed è rilasciato con priorità rispetto alle altre tipologie di visto.
Il ricercatore già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o protezione temporanea, non necessita del visto e per il rilascio del nullaosta non gli è richiesto il requisito di effettiva residenza all'estero.