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Legalizzazione di firme [Non comunitario o apolide, neocomunitario, comunitario]

È necessaria affinché le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano abbiano valore in Italia.

Tempi del procedimento
Attivazione

All’occorrenza.

Durata

La procedura di legalizzazione è immediata.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Dati assenti
Accesso al servizio
Requisiti
Documentazione richiesta
  1. L’atto da legalizzare
Come fare per...
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Presentare la domanda

Non è necessario presentare una domanda.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pistoia
Ricevere il provvedimento

L'ufficio della Prefettura - U.T.G. controlla che la firma apposta sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro custodito in Prefettura. In caso affermativo, viene subito apposto il timbro di legalizzazione.

In caso negativo viene richiesto via fax all'Ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento.

Riferimenti normativi
  1. D.P.R. n.396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile".
  2. D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
  3. Circolare MIACEL n. 3 del 26 marzo 2001 "Inserimento dei dati nell'Indice Nazionale delle Anagrafi, ai fini della sperimentazione della carta di identità elettronica".
  4. Legge n. 106 del 24 aprile 1990 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987".
  5. Circolare n. 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministr
  6. Convenzione di Lussemburgo del 26 settembre 1957 concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile.
  7. Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri.
  8. Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici e consolari.
  9. Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti.
  10. Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri della CEE.
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