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Conversione del permesso di soggiorno per studio, formazione o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Modulo VA
Tempi del procedimento
Attivazione
La domanda può essere inviata in qualsiasi momento dell'anno e non ci sono limiti numerici.
Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.ssa Rita Reale
E-mail: rita.reale@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Lucca
Accesso al servizio
Requisiti

1. Essere in possesso di un permesso di soggiorno per studio, formazione o tirocinio, in corso di validità o in fase di rinnovo avendo mantenuto la regolarità del percorso di studio  (vedi scheda "Rinnovo del permesso di soggiorno per studio - Università");

2. avere una proposta di contratto di lavoro subordinato con orario di lavoro settimanale minimo di 20 che garantisca un reddito annuale almeno pari all'assegno sociale (per il 2024, 6.947,20 euro).

Documentazione richiesta
  • Marca da bollo da 16 euro;
  • permesso di soggiorno in corso di validità + eventuali ricevute di rinnvo;
  • documento d’identità del datore di lavoro in corso di validità;
  • passaporto del richiedente in corso di validità;
  • contratto d'affitto registrato o cessione di fabbricato o comodato d'uso registrato o residenza (se l'alloggio è una casa dello studente è sufficiente un'attestazione rilasciata dalla struttura);
  • richiesta di idoneità alloggiativa o attestazione già rilasciata da non oltre 6 mesi;
  • proposta di contratto di lavoro firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore,
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacei, perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

  1. Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo VA
Presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario accedere con SPID al Portale servizi del Ministero dell'Interno e compilare il modulo online.

Dal Portale servizi del Ministero dell'Interno è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Lucca
Ricevere il provvedimento
Lo/la studente deve sempre controllare se lo Sportello Unico Immigrazione richiede dei documenti integrativi sulla domanda on line. Se vengono richiesti, i documenti devono essere caricati sulla domanda on line e non inviati per pec o per email.
Se il parere dell’Ispettorato del Lavoro è negativo, sulla domanda on line comparirà un “preavviso di rigetto”. Il richiedente dovrà caricare la documentazione con le proprie osservazioni direttamente sulla domanda on line.
 
Se il parere dell’Ispettorato del Lavoro  è positivo e la domanda è completa, lo/la studente/ssa viene convocato/a dallo Sportello Unico per l'Immigrazione in Prefettura.

Al momento della convocazione lo/la studente deve portare i documenti in originale (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico consegna allo studente 3 copie del contratto di soggiorno da far firmare al datore di lavoro.

Dopo aver fatto firmare il contratto di soggiorno al datore, lo studente/ssa chiede un nuovo appuntamento allo Sportello Unico in cui riceve la richiesta di permesso di soggiorno (kit postale da inviare tramite Poste). 

Riferimenti normativi
  1. Decreto Legge n. 20 del  10 marzo 2023 "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"-
  2. Circolare Ministero dell'Interno n. 1280 del 11 marzo 2009 "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione)".  
  3. Circolare Ministero dell'interno n. 5920 del 12 Ottobre 2009 "Istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 (Regolamento al Testo Unico per l'Immigrazione)".
  4. Circolare del Ministero dell'interno del 1 luglio 2008 n.2896 “Quote conversione permessi di soggiorno per studio e tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato. Competenza territoriale”.
  5. Circolare n. 23 dell'8 novembre 2007 del Ministero dell'Interno "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione".
  6. Art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  7. Art. 14 comma 6, 35 comma 1 e 38 comma 7, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  8. Circolare n. 2768 del 25 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno “Attività per lo Sportello Unico per l’Immigrazione”.
  9. Circolare n. 1 del 9 febbraio 2006 del Ministero dell’Interno.
Per saperne di più