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Permesso di soggiorno per motivi familiari (con visto di ingresso per ricongiungimento familiare)

È necessario per soggiornare in Italia per motivi familiari a seguito del rilascio di nullaosta al ricongiungimento familiare o nullaosta per familiare al seguito.

Tempi del procedimento
Attivazione

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Durata

60 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dott.ssa Patrizia Burgassi
E-mail: immigrazione.fi@poliziadistato.it
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Firenze
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Aver fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Documentazione richiesta

Il giorno dell’appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione occorre che il/la richiedente e i parenti arrivati in Italia si presentino con i seguenti documenti:

  • 1 marca da bollo da euro 16,00;
  • fotocopia del passaporto dei parenti arrivati (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
  • titolo di soggiorno del/della richiedente;
  • codice fiscale dei parenti che sono arrivati (nel caso in cui non sia stato ancora fatto verrà rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione);  
  • parenti sopra i 65 anni: assicurazione sanitaria della durata di un anno.

Pagamenti alle Poste:

Documentazione richiesta al momento della convocazione in Questura

  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco; 
  • fotocopia del passaporto (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario procurarsi il modulo, che sarà reso disponibile direttamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Occorre invece procurarsi i bollettini di c/c postali premarcati, che sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande (vedi "Ricerca strutture") e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Presentare la domanda

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia l'interessato provvederà a contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione, specificando il numero di pratica all'interno del nullaosta e comunicando se dal momento della presentazione della domanda l'alloggio è stato modificato oppure no.

I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrivono l'Accordo di integrazione.

Il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno viene stampato e compilato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. L'interessato sottoscrive la richiesta del permesso di soggiorno e  riceve la busta in cui inserire la richiesta.

La richiesta deve essere poi presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.poliziadistato.it.   

L'operatore di Poste consegnerà anche la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Firenze
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno. (Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 30, 34 comma 1 lett. b), 39 comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 9, 11, 12,13, 14 comma 1 lett. c) e d), del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.P.R. 334 del 18/10/2004.
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